Descrizione
DISPOSIZIONI INERENTI I CANI CONDOTTI NEI CAMPI COLTIVATI A FORAGGIO ED A SALVAGUARDIA DELLE ZONE AGRICOLE
IL SINDACO ordina
1. E' fatto obbligo, ai proprietari o conduttori di cani, di raccogliere sistematicamente le feci depositate dagli animali nei campi coltivati a foraggio.
2. Per i fini sanitari in precedenza descritti, i proprietari o conduttori dei campi potranno apporre appositi cartelli di divieto di accesso ai cani nei fondi privati.
3. E' fatto divieto, sull'intero territorio comunale e con particolare riferimento alle zone periferiche, alle strade bianche ed alle zone rurali ed agricole, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere a prescindere dalla loro natura e dalla loro composizione, sia sul suolo che nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
A v v i s a
i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come disposto dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 689/1981.
2. Per i fini sanitari in precedenza descritti, i proprietari o conduttori dei campi potranno apporre appositi cartelli di divieto di accesso ai cani nei fondi privati.
3. E' fatto divieto, sull'intero territorio comunale e con particolare riferimento alle zone periferiche, alle strade bianche ed alle zone rurali ed agricole, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere a prescindere dalla loro natura e dalla loro composizione, sia sul suolo che nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
A v v i s a
i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come disposto dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 689/1981.
D e m a n d a
al Corpo di Polizia Locale ed alle Forze dell'ordine l'esecuzione della presente ordinanza.
D i s p o n e
che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.
I n f o r m a
che, ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, arch. Mangino Antonella.
Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
al Corpo di Polizia Locale ed alle Forze dell'ordine l'esecuzione della presente ordinanza.
D i s p o n e
che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.
I n f o r m a
che, ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, arch. Mangino Antonella.
Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Allegati
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Ultimo aggiornamento pagina: 21/02/2022 11:27:28