Errata digitazione da parte dell'intermediario (banca o posta) del codice catastale del Comune
Con l'utilizzo del modello F24, si sono riscontrati casi in cui il contribuente presenta, in banca o in posta, il modello F24 con l'esatta indicazione del codice catastale H223 corrispondente al Comune di Pianezza, ma, a causa di un errore di digitazione dell’operatore, viene inserito nel terminale un codice differente con conseguente riversamento della somma ad altro Comune.
Su richiesta dell'interessato, che presenta la delega modello F24 in proprio possesso contenente l'esatta indicazione del codice Comune (H223), le banche e gli uffici postali devono procedere alla rettifica del codice ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In questo modo, l'intermediario provvederà all'annullamento del modello F24 che contiene l'errore e ad inviarlo nuovamente con i dati corretti affinchè la somma sia riversata al Comune di Pianezza.
I contribuenti che si trovano in questa situazione sono invitati ad inoltrare una richiesta scritta (può essere utilizzato il modello in allegato già predisposto dal Comune), alla banca o all’ufficio postale nel quale hanno eseguito il versamento, al fine di ottenere la correzione dell'errore sulla base del modello F24 cartaceo in loro possesso, evitando nel contempo ulteriori richieste di pagamento da parte del Comune di Pianezza. Una copia della lettera dovrà essere inviata (anche a mezzo e-mail) o consegnata per conoscenza al Comune di Pianezza).
Si precisa che il Comune non può chiedere direttamente la correzione, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la banca/posta e il contribuente, pertanto sarà quest’ultimo che dovrà chiedere la correzione presentando idonea documentazione dalla quale sia rilevabile l'errore.
Errata digitazione da parte del contribuente del codice catastale del Comune
Con la compilazione del modello F24 e del conseguente versamento, il contribuente potrebbe accorgersi, a posteriori, di avere indicato un codice catastale errato e, quindi, non corrispondente al Comune cui doveva essere destinato il versamento dell’imposta.
In questo caso l’errore non è commesso dall’intermediario (banca o posta) bensì dal contribuente, pertanto l’onere di richiedere le conseguenti regolazioni spetta a quest’ultimo.
Si applica, in questo caso, quanto previsto dall’articolo 1, comma 722, l. n. 147/2013, dal Decreto interministeriale Economia e Finanze del 24/02/2016 e dalla Circolare M.E.F. del 14/04/2016, n. 1/DF.
Il contribuente è tenuto ad inviare due distinte comunicazioni in carta semplice (meglio se con PEC o raccomandata a/r): una al Comune verso il quale è stato effettuato l’erroneo versamento (Comune incompetente) ed una al Comune verso il quale si sarebbe dovuta versare l’imposta (Comune competente).
In entrambe le comunicazioni, oltre ai propri dati anagrafici, il contribuente è tenuto ad indicare i seguenti elementi:
- gli estremi del versamento (allegando eventuale copia del modello F24 quietanzato);
- l’importo versato;
- i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento;
- l’ente locale destinatario delle somme;
- l’ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.
Nessun altro adempimento è richiesto al contribuente.
A seguito di ciò, le norme dispongono che l’ente locale che ha ricevuto il versamento non dovuto, deve procedere, entro il termine tassativo di 180 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione da parte del contribuente, a riversare all’ente locale competente le somme indebitamente percepite.
Qualora il contribuente avesse ricevuto da parte del Comune competente un provvedimento di accertamento con il quale gli viene contestato l’omesso versamento dell’imposta (proprio perché versata ad altro Comune), l’ufficio che ha emesso il provvedimento è tenuto ad annullarlo con un provvedimento di autotutela in quanto il contribuente ha, comunque, assolto all’obbligo del versamento sebbene esso sia stato effettuato ad un diverso Comune (vedasi paragrafo 1, Circolare M.E.F. del 14/04/2016, n. 1/DF). Saranno, quindi, i due enti locali a regolarizzare tra loro gli aspetti fiscali.