Descrizione
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha sancito la non assoggettabilità all'Iva della Tia.
[...]
Alla luce di quanto delineato e così come specificato nel manifesto dell'Amministrazione datato 3 novembre 2009, è necessario ribadire che:
fino a quando non interverranno provvedimenti legislativi, le fatture Tia saranno emesse con applicazione dell'Iva al 10%, in quanto facendo diversamente si violerebbero le direttive impartite dall'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) con il rischio di subire l'irrogazione di sanzioni;
i contribuenti dovranno continuare a pagare le fatture della Tia comprensive di Iva;
i contribuenti, considerato l'attuale vuoto normativo e le proposte in materia di rimborsi, dovrebbero astenersi dall'indirizzare domande di rimborso agli enti gestori o al Comune;
non appena gli enti preposti forniranno chiarimenti in merito, verrà data tempestiva comunicazione ai contribuenti.
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Alla luce di quanto delineato e così come specificato nel manifesto dell'Amministrazione datato 3 novembre 2009, è necessario ribadire che:
fino a quando non interverranno provvedimenti legislativi, le fatture Tia saranno emesse con applicazione dell'Iva al 10%, in quanto facendo diversamente si violerebbero le direttive impartite dall'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) con il rischio di subire l'irrogazione di sanzioni;
i contribuenti dovranno continuare a pagare le fatture della Tia comprensive di Iva;
i contribuenti, considerato l'attuale vuoto normativo e le proposte in materia di rimborsi, dovrebbero astenersi dall'indirizzare domande di rimborso agli enti gestori o al Comune;
non appena gli enti preposti forniranno chiarimenti in merito, verrà data tempestiva comunicazione ai contribuenti.
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Last edit: 29/03/2010 12:34:20